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Esenzioni

07 settembre 2017

 Nel 2017 Il Ministero della Salute ha dato nuove disposizioni circa l’esenzione ticket per le malattie croniche e invalidanti.

Ai fini dell’esenzione sono individuate 64 malattie. Di queste, 56 erano già individuate dal decreto ministeriale n. 329 del 1999. Con il decreto di aggiornamento sono state introdotte 6 nuove patologie esenti

Come vengono individuate le malattie esenti? Le malattie esenti sono individuate sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. 124/98: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.

Come vengono definite le malattie e condizioni esenti? Le malattie sono definite secondo la Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM), tranne particolari condizioni.

Cosa indica il codice di esenzione previsto per ciascuna patologia? A ciascuna malattia corrisponde uno specifico codice numerico composto di due parti: la prima parte, di tre cifre, reca la numerazione della malattia; la seconda parte, di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM. Nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto dalle prime tre cifre.

Come viene riconosciuto il diritto all'esenzione ticket? Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia. Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito, rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Chi rilascia la certificazione di malattia? Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all'esenzione possono essere rilasciate da: - le aziende sanitarie locali; - le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere; gli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge n. 833/1978; gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all’art. 41, legge n. 833/1978; -gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge n.833/1978; le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione Europea. Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell’esenzione: le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari; la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra; la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento dell’invalidità; la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.

A quali prestazioni si ha diritto in esenzione ticket? Per la maggior parte delle malattie sono individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione. Se l’assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.

Perché in alcuni casi non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti? Per alcune malattie e condizioni, le prestazioni non sono identificate puntualmente in quanto le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il medico le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche del singolo caso. Le prestazioni dovranno comunque essere sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze.

Che durata ha l’attestato di esenzione ticket per patologie croniche? Il precedente dm n. 329/1999 e successive modifiche, non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati. Il Decreto semplificazioni ha stabilito che sia fissato il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie, “in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche”. In attuazione della legge 35/2012, i nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati fissati con il decreto 23 novembre 2012 “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”. Gli attestati di esenzione, rinnovati o rilasciati per la prima volta dalle ASL, dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata nel decreto 23 novembre 2012.


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