Nel 2017 Il Ministero della Salute ha dato nuove disposizioni circa l’esenzione ticket per le malattie croniche e invalidanti.
Ai fini dell’esenzione
sono individuate 64 malattie. Di queste, 56 erano già individuate dal decreto
ministeriale n. 329 del 1999. Con il decreto di aggiornamento sono state
introdotte 6 nuove patologie esenti
Come vengono individuate
le malattie esenti? Le malattie esenti sono individuate sulla base dei criteri
dettati dal d.lgs. 124/98: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità
della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
Come vengono definite le
malattie e condizioni esenti? Le malattie sono definite secondo la
Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM), tranne particolari
condizioni.
Cosa indica il codice di
esenzione previsto per ciascuna patologia? A ciascuna malattia corrisponde uno
specifico codice numerico composto di due parti: la prima parte, di tre cifre,
reca la numerazione della malattia; la seconda parte, di tre, quattro o cinque
cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM.
Nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base
della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto
dalle prime tre cifre.
Come viene riconosciuto
il diritto all'esenzione ticket? Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla
ASL di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia.
Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria di residenza
dell’assistito, rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia
con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.
Chi rilascia la
certificazione di malattia? Le certificazioni valide per il riconoscimento del
diritto all'esenzione possono essere rilasciate da: - le aziende sanitarie
locali; - le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende
ospedaliere; gli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge n. 833/1978;
gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all’art. 41, legge n.
833/1978; -gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le
Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie
locali ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge n.833/1978; le Istituzioni
sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione Europea. Sono, altresì,
valide ai fini del riconoscimento dell’esenzione: le certificazioni rilasciate
da commissioni mediche degli ospedali militari; la copia della cartella clinica
rilasciata dalle strutture di cui sopra; la copia del verbale redatto ai fini
del riconoscimento dell’invalidità; la copia della cartella clinica rilasciata
da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa
valutazione del medico del distretto.
A quali prestazioni si
ha diritto in esenzione ticket? Per la maggior parte delle malattie sono
individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione. Se l’assistito deve
eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella
malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione
secondo le disposizioni vigenti.
Perché in alcuni casi
non è riportato un elenco dettagliato delle prestazioni esenti? Per alcune
malattie e condizioni, le prestazioni non sono identificate puntualmente in
quanto le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili.
In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una
maggiore flessibilità assistenziale, il medico le individuerà di volta in
volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle
necessità cliniche del singolo caso. Le prestazioni dovranno comunque essere
sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle
sue complicanze.
Che durata ha
l’attestato di esenzione ticket per patologie croniche? Il precedente dm n.
329/1999 e successive modifiche, non fissava a livello nazionale limiti
temporali di validità per gli attestati. Il Decreto semplificazioni ha
stabilito che sia fissato il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione
dal ticket per le prestazioni sanitarie, “in relazione alle diverse patologie e
alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze
scientifiche”. In attuazione della legge 35/2012, i nuovi periodi di validità
dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati
fissati con il decreto 23 novembre 2012 “Definizione del periodo minimo di
validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie”. Gli attestati di esenzione, rinnovati o rilasciati per
la prima volta dalle ASL, dovranno avere una validità non inferiore a quella
fissata nel decreto 23 novembre 2012.